Lo Statuto

Art Crime Project

Associazione Culturale APS

Titolo I 

Costituzione e scopi 

Art.1 – Denominazione e sede 

1 – Il presente Statuto, allegato sub A all’Atto Costitutivo sottoscritto in data 15/11/2020, stabilisce la costituzione dell’Associazione di promozione sociale denominata “Art Crime Project”, di seguito indicata come “Associazione”, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni. 

2 – L’Associazione, con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS, senza necessità di sottoporre ad ulteriore variazione il presente Statuto. 

3 – L’Associazione ha sede legale nel Comune di Squinzano (LE), in via Moretto n. 24 – 73018. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello Statuto. 

4 – L’Associazione ha inoltre sedi operative nei Comuni di Roma, Via Tasso 161 – 00185; Pisa, Viale Francesco Bonaini 47 – 56125; San Salvatore Telesino (BN), Via Gioia 121 – 82030; Cassano d’Adda (MI), Via Vallette 3 – 20062. 

5 – L’Associazione opera nel territorio nazionale ed in ambito internazionale.

6 – L’Associazione si riserva la possibilità di istituire sezioni o sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi, in Italia e all’estero, a seconda delle necessità e mediante delibera del Consiglio Direttivo.  

7 – L’Associazione ha durata illimitata. 

Art.2 – Scopi 

1 – L’Associazione ha carattere culturale, è apartitica, aconfessionale, indipendente e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della promozione dello sviluppo di cultura e ricerca e quello della tutela del paesaggio e del patrimonio storico, monumentale e artistico, promuovendo allo stesso tempo un turismo responsabile. 

2 – L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità divulgative e didattiche, civiche e di utilità e promozione sociale, attraverso l’esercizio di una o più attività di interesse generale. 

3 – L’Associazione persegue tali obiettivi attraverso i valori del volontariato e della cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione delle persone alle attività svolte a livello locale, nazionale ed internazionale. 

4 – Essa opera svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:  

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

c) formazione universitaria e post-universitaria; 

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;  

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;  

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; 

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni nonché ai sensi delle relative normative regionali e comunitarie.

5 – L’Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità: 

a) la crescita del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità, attraverso attività di promozione sociale e culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive e promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;

b) la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per l’affermazione di una società globale dei diritti dei popoli, attraverso la realizzazione di programmi di mobilità, formazione in Italia e all’estero e scambio internazionale, in particolare per le giovani generazioni, iniziative e progetti di cooperazione internazionale e decentrata, campagne e progetti di educazione allo sviluppo;

c) promuovere e diffondere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale;  

d) fornire strumenti e progetti didattici in campo storico-artistico, archeologico, letterario, criminologico per formare e sensibilizzare la popolazione con particolare riguardo ai giovani; 

e) promuovere l’espressione culturale, l’informazione e la crescita civile con attività organizzate in proprio ma anche all’interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;

f) svolgere e organizzare attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività di informazione e aggiornamento – anche professionale – rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ); 

g) la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica, la promozione del software libero e la promozione dell’apprendimento e dell’utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all’interno del proprio sistema associativo;

h) curare progetti editoriali mediante la redazione di approfondimenti e la pubblicazione di una rivista on line dedicata ai crimini contro il patrimonio culturale; 

i) promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva;

l) promuovere i servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

m) promuovere il lavoro e la progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;

n) l’affermazione della cultura della legalità e della lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l’uso sociale e la gestione di beni confiscati e/o sequestrati alle mafie, anche in rete con altre organizzazioni;

o) promuovere il volontariato, inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza, e le forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all’estero previste dalla legislazione regionale, nazionale ed europea;

p) promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;

q) promuovere la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni nonché ai sensi delle relative normative regionali e comunitarie; 

r) fornire servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;

s) favore la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;

t) promuovere azioni volte alla riqualificazione del tessuto sociale a partire dal degrado delle periferie urbane e delle zone non urbanizzate;

u) promuovere il turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

v) organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché gestire direttamente servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto ai sensi delle normative vigenti in materia.

Art.3 – Attività 

Per perseguire gli scopi menzionati, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: 

1 – Curarne la redazione e pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico; 

2 – Promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere formativo ed educativo quali dibattiti, seminari, conferenze, presentazioni di libri, convegni, corsi, progetti didattici nelle scuole di ogni ordine e grado, studi e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, delle attività di contrasto e repressione dei crimini contro di esso;  

3 – Divulgare attraverso canali informatici (sito internet, social media, messaggerie), tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. la missione istituzionale e le attività realizzate;  

4 – Promuovere la diffusione della cultura della legalità e della tutela del patrimonio culturale attraverso la partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni nazionali e internazionali;  

5 – Organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi al fine di finanziare le attività istituzionali dell’Associazione, nei limiti previsti dalla legge per gli enti non commerciali;  

6 – Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale al fine di promuovere il recupero, la conservazione e il restauro di siti storici, architetture, reperti e beni; 

7 – Offrire supporto alle iniziative culturali e professionali tendenti a incentivare gli scambi transnazionali, il dialogo interprofessionale e quello interculturale;  

8 – Attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale e della tutela del patrimonio;  

9 – Proporsi come specifico punto di riferimento editoriale, formativo e didattico per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla missione istituzionale;  

10 – Promuovere e realizzare iniziative di ricerca scientifica, anche in collaborazione con centri di ricerca universitari, a supporto di tutte le iniziative, progetti, programmi associativi;  

11 – Gestire musei e siti storici ed archeologici, ad esempio curando il servizio di visita guidata all’interno di essi e delle aree circostanti, realizzando l’allestimento di mostre temporanee e permanenti oltre che laboratori didattici per bambini e ragazzi, dentro e fuori le strutture;  

12 – Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all’estero e la promozione di iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statutari;  

13 – Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;  

14 – Promuovere, progettare, realizzare e gestire banche dati, siti web, rassegne stampa, raccolte bibliografiche e mostre di varia natura, con i materiali raccolti e prodotti direttamente e indirettamente, destinati principalmente – ma non via esclusiva – alla fruizione da parte di istituzioni pubbliche e private, al mondo della scuola, della formazione e dell’associazionismo in genere;  

15 – Attività di promozione sociale e culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive e promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale; 

16 – Individuare luoghi e spazi associativi che possano favorire l’autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;

17 – Attività di lavoro e progettazione nei settori: cultura partecipata, politiche sociali, politiche giovanili, sport, ambiente, previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali, educazione e formazione;

18 – Attività di costruzione di relazioni, network e reti comunitarie internazionali per l’affermazione di una società globale dei diritti dei popoli, attraverso la realizzazione di programmi di mobilità, formazione in Italia e all’estero e scambio internazionale, in particolare per le giovani generazioni, iniziative e progetti di cooperazione internazionale e decentrata, campagne e progetti di educazione allo sviluppo;

19 – Iniziative per l’affermazione della cultura della legalità e della lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l’uso sociale e la gestione di beni confiscati e/o sequestrati alle mafie, anche in rete con altre organizzazioni;

20 – Attività di promozione ed espressione culturale, d’informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all’interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;

21 – Attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

21 – Attività utili a favorire e promuovere la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;

22 – Attività di promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

23 – Organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto ai sensi delle normative vigenti in materia;

24 – Attività di comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva e radioamatoriale, utilizzo di nuove tecnologie e comunicazione telematica, promozione del software libero e dell’apprendimento e utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all’interno del proprio sistema associativo;

25 – Attività di salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;

26 – Promuovere azioni volte alla riqualificazione del tessuto sociale a partire dal degrado delle periferie urbane e delle zone non urbanizzate;

27 – Fornire servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

28 – Attività di promozione della cultura e della realizzazione del volontariato, inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza, e delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all’estero previste dalla legislazione regionale, nazionale ed europea;

29 – Promuovere ogni idonea forma di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero impiegate con modalità ludiche nonché attraverso l’utilizzo di metodologie non formali, dalle quali non derivino forme di dipendenza patologica;

30 – Ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata alle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.  

Art. 4. – Svolgimento delle attività  

1 – L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolar modo dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

2 – L’Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, e avvalersi della collaborazione di Enti locali, pubblici e privati, aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.  

3 – Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. 

Art. 5. – Finanziamento delle attività

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà raccogliere fondi e attuare iniziative finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Titolo II 

Norme sul rapporto associativo 

Art. 4. – Norme sull’ordinamento interno 

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. 

Art. 5. – Ammissione degli associati  

1- Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente Statuto. 

2 – Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. 

3 – Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. 

4 – Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. Contro l’eventuale diniego l’interessato può fare ricorso entro sessanta giorni appellandosi all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione ordinaria utile. 

5 – Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.  

6 – L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. 

Art. 6. – Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo  

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.  

Art. 7. – Diritti e doveri degli associati

1 – I soci si dividono in soci fondatori ed ordinari. 

2 – Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

3 – Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e partecipare alle attività ed iniziative dell’Associazione e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’ente.

4 – Il diritto di esaminare i libri sociali si esplica previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. 

5 – Tutti i soci che abbiano la maggiore età hanno inoltre diritto all’elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali. 

6 – Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

7 – I diritti di partecipazione non sono trasferibili. 

8 – La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. 

9 – I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. 

Art. 8. – Cause di cessazione del rapporto associativo 

1 – Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta. 

2 – La qualità di socio si perde inoltre: 

a) per decesso; 

b) per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 30 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica; 

c) per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. 

3 – Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 

Art. 9. – Non trasmissibilità della quota associativa 

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.  

Art. 10. – Soci Volontari 

1 – Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita e senza fini di lucro. 

2 – L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. 

3 – Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

4 – Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 

5 – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. 

6 – Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 

7 – I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

8 – I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. 

Art. 11. – Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione. 

Art. 12. – Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. 

Titolo III 

Organi sociali 

Art. 13. – Organi dell’Associazione  

Gli organi dell’Associazione sono: 

a) l’Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio Direttivo;

c) l’Organo di Controllo, laddove nominato;

d) il Revisore dei Conti, laddove nominato. 

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. 

Art. 14.  – L’Assemblea: composizione, modalità di convocazione e di funzionamento 

1 – L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. 

2 – Ciascun associato ha diritto a un voto, se iscritto nel Libro Soci da almeno tre mesi.

3 – L’Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo:

a) almeno una volta all’anno; 

b) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; 

c) ogniqualvolta necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri;

d) quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci. 

4 – La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale o, in alternativa, con pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale o via posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. 

5 – All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea. 

6 – In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E’ ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa. 

7 – Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

8 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

9 – Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. 

10 – I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. 

11 – Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione. 

Art. 15.  – Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto 

1 – L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. 

2 – Essa inoltre provvede a: 

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente; 

b) elaborare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali; 

c) discutere ed approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; 

d) deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione; 

e) procedere eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; 

f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

g) deliberare sulle responsabilità dei membri degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; 

h) ratificare le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all’art. 8, comma 2; 

i) eleggere, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, un Comitato Scientifico composto da almeno 5 membri, competenti in materia culturale e sociale, quale organo consultivo di appoggio al Consiglio Direttivo al fine della programmazione culturale e sociale dell’Associazione;

l) discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3 – L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.  

4 – Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. 

Art. 16.  – Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto 

1 – L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo. 

2 – Per le modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  

3 – Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.  

Art. 17.  – Assemblea in videoconferenza 

1 – L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.  

2 – Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.  

3 – Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 18.  – Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica 

1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea secondo quanto stabilito all’atto della nomina e dei successivi rinnovi, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. 

2 – I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. 

3 – Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

4 – I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio. 

5 – I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

6 – Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di Segretario e di Tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.  

Art. 19. – Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento 

1 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.  

2 – Nello specifico:

a) nomina tra i componenti eletti il Vice-Presidente; 

b) nomina tra i componenti eletti il Tesoriere e il Segretario; 

c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

d) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea; 

e) predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività; 

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall’Associazione; 

g) predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione; 

h) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione; 

i) conferisce procure generali e speciali; 

l) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; 

m) propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali; 

n) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; 

o) ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 

p) delibera in ordine alla perdita dello status di socio. 

3 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. 

4 – La convocazione è fatta mediante avviso scritto oppure a mezzo e-mail, che deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. 

5 – In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. 

6 – Sono ammesse le riunioni in videoconferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 17 per l’Assemblea. 

7 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. 

8 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9 – Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. 

10 – Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.  

Art. 20. – Sostituzione dei consiglieri  

1 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. 

2 – I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3 – In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. 

5 – Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.  

Art. 21. – Presidente: poteri e durata in carica 

1 – Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.  Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.  

2 – Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato con delibera della maggioranza dei consiglieri. 

3 – In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. 

4 – Il Presidente:

a) provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede;

b) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

c) in caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente; 

d) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. 

5 – Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.  

Art. 22. – Il Tesoriere

1 – Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. 

2 – Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 

Art. 23. – Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. 

Art. 24. – L’Organo di Controllo

1 – Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. 

2 – Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

3 – L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

4 – L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. 

5 – I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

6 – L’Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

7 – Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. 

Art. 25. – Revisore legale dei conti

1 – Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

2 – Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti. 

3 – In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. 

Titolo IV 

Norme sul patrimonio dell’Associazione 

Art. 26. – Entrate 

1 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 

c) donazioni e lasciti testamentari; 

d) rimborsi derivanti da convenzioni; 

e) rendite patrimoniali; 

f) attività di raccolta fondi; 

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; 

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione. 

2 – Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 27. – Patrimonio sociale 

1 – Il patrimonio sociale è costituito da: 

a) beni immobili e mobili; 

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; 

c) donazioni, lasciti o successioni; 

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. 

2 – Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

3 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. 

4 – Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione. 

Art. 28. – Esercizio sociale 

1 – L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

2 – Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.  

3 – Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

4 – In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

5 – Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli otto giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.  

Art. 29. – Divieto di distribuzione degli utili 

1 – È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

2 – L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.  

Art. 30.  – Libri sociali

L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: 

a) libro degli associati; 

b) registro dei volontari; 

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 31. – Pubblicità e trasparenza

1 – Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di Controllo. 

2 – Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. 

3 – Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione. 

Art. 32. – Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a euro 100.000,00 annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Titolo V 

Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali  

Art. 33. – Scioglimento e devoluzione del patrimonio 

1 – Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. 

2 – L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. L’Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Art. 34. – Norme di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 36 e seguenti del Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali e successive variazioni.